Come aderire alla rete Sinfonet

Per aderire alla rete Sinfonet è necessario inviare il seguente modulo compilato e firmato dopo aver preso visione ed accettato i seguenti articoli dell'accordo di costituzione della R.I.R. La versione completa dell'accordo di costituzione della RIR può essere richiesta alla segretria preposta.

 

Scarica il modulo di adesione

 

Articoli dell'accordo di costituzione della R.I.R.

 

Art. 10_ Modalità di adesione alla RIR


La RIR è aperta all’adesione di nuovi soggetti che ne condividano finalità ed obiettivi e che soddisfino i presupposti richiesti dalla L.R.: spetta al Comitato di gestione dell’accordo la valutazione preliminare delle richieste di adesione alla RIR pervenute dopo la stipula della presente, rinviando l’approvazione finale all’Assemblea dei Soggetti Sottoscrittori di SINFONET.
Chi intende aderire alla RIR dovrà presentare specifica domanda al Comitato di gestione che delibererà in occasione della prima riunione utile a maggioranza assoluta.
In caso di accettazione della proposta di adesione il richiedente dovrà presentare la documentazione richiesta, nonché corrispondere un contributo al fondo nella misura stabilita annualmente, oltre al contributo ordinario per l'anno successivo e all'eventuale contributo straordinario anche in seguito deliberato.


Art. 11_ Modalità di recesso ed esclusione dalla RIR


Le parti possono recedere dalla RIR, nel rispetto degli obblighi richiamati nel seguente articolo, con formale dichiarazione, che dovrà pervenire, con un preavviso di almeno trenta (30) giorni, a mezzo PEC o Raccomandata A/R al domicilio legale del Rappresentante della RIR. In caso di recesso non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.
In ragione di gravi e protratti inadempimenti agli obblighi discendenti dalla partecipazione a progetti e/o ad attività finanziate nell’ambito della presente RIR, potrà essere deliberata l’esclusione del soggetto inadempiente a norma dell’articolo seguente.
L’eventuale recesso anticipato dalla RIR non fa decadere eventuali obblighi assunti in merito a progetti in cui l’Azienda è coinvolta.


Art. 12_ Obblighi dei soggetti aderenti


Le Parti rispetteranno e faranno rispettare gli impegni derivanti dall’Accordo, ed adempiranno agli obblighi discendenti dalla partecipazione a progetti e/o ad attività finanziate nell’ambito della presente RIR: a tal fine, le Parti concordano che l’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa riferiti tanto alle azioni oggetto del programma quanto alle attività di verifica e di monitoraggio delle attività partecipate nell’ambito del Presente Accordo costituiscono fattispecie di inadempimento.
In caso di grave o persistente inadempimento, il Rappresentante solleciterà la Parte ad adempiere tempestivamente: se l’inadempimento si protrae oltre ai termini ragionevoli, il Rappresentante informerà il Comitato di gestione, che delibererà opportuni provvedimenti per assicurare l’attuazione del programma senza pregiudizio per la RIR, financo richiedendo la convocazione di un’Assemblea straordinaria dei soggetti sottoscrittori per la deliberazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, la risoluzione del rapporto per la parte inadempiente.
Salvo la disposizione di cui all’art. 1446 c.c., la risoluzione di un singolo rapporto non comporterà lo scioglimento della RIR.
Resterà salva la facoltà del Comitato di gestione di richiedere al partecipante inadempiente il risarcimento degli eventuali danni patiti dalla RIR conseguenti all’inadempimento.

I soggetti aderenti si impegnano altresì a:
- Rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione dell’intervento, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, i provvedimenti adottati a tutela degli interessi della RIR;
- Eseguire con cadenza le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell’Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;
- Accettare i termini di confidenzialità delle informazioni afferenti alle attività tecniche e amministrative della RIR come indicato nella sottoscrizione dell’accordo di adesione e nei successivi art.17 e 18;
- Effettuare i controlli necessari a garantire il rispetto del budget assegnato per le singole attività su base annuale e pluriennale come indicato nell’ apposito Allegato.


I soggetti aderenti si impegnano, infine, a non recedere anticipatamente dalla RIR fino alla definizione delle attività di rendicontazione dell’ultimo progetto finanziato a cui le stesse, in qualità di soggetti aderenti alla RIR, abbiano partecipato.


Art. 13 _ Costituzione di un fondo Comune


Sarà costituito un fondo comune al fine di garantire l’ordinario funzionamento della RIR e le attività d’interesse generale previste dal presente accordo di programma. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nella fattispecie le azioni di informazione e promozione di opportunità di finanziamenti e di sviluppo di progettualità, la predisposizione di materiali informativi sulla RIR, l’organizzazione dell’assemblea annuale, la gestione dei Comitati Tecnici Scientifici etc..
Saranno oggetto di separato conferimento le attività oggetto del programma su base annuale e pluriennale, come indicato nell’apposito Allegato 2 "SINFONET: Roadmap 2016-2019".
Il conferimento iniziale richiesto per l’adesione alla RIR è pari ad € 500,00, da versare contestualmente alla restituzione della Domanda di ammissione compilata e firmata, in cui verranno indicati l’IBAN e la causale di versamento.
Eventuali conferimenti successivi dovranno essere deliberati dall’assemblea.

 

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Art. 17_ Proprietà industriale e intellettuale


La titolarità e lo sfruttamento economico di tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale che dovessero sorgere dalla realizzazione dei progetti approvati nell'ambito del presente Accordo, di cui all'Allegato 3, verranno specificatamente individuati, attribuiti e disciplinati in sede di approvazione degli stessi.


Art. 18_ Riservatezza


Nel vigore del presente Accordo e successivamente allo scioglimento totale o parziale dello stesso, ciascun Soggetto aderente si impegna a non utilizzare, per scopi diversi da quelli di esecuzione dell'Accordo, e a non divulgare a terzi informazioni confidenziali, segrete o comunque inerenti a diritti di privativa, relative a processi adottati o prodotti realizzati nell'esecuzione delle attività progettuali della Rete, e quanto appreso dalle altre Imprese aderenti in occasione dell'esecuzione del presente Accordo.